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Cassazione penale Sez. III sentenza n. 2816 del 8 luglio 1995

Cassazione penale Sez. III sentenza n. 2816 del 8 luglio 1995

Testo massima n. 1

La restituzione dell’immobile abusivo deve essere effettuata all’avente diritto. Detto accertamento deve essere rigoroso e comprende in sede di restituzione di immobile costruito abusivamente la sussistenza dei presupposti, dei requisiti e delle condizioni da cui dipende l’acquisizione gratuita della res abusiva, dell’opera di sedime e di quella pertinenziale al patrimonio disponibile del comune ed il trasferimento dello
ius possessionis, ed, in definitiva, la dimostrazione del verificarsi di detta acquisizione gratuita e se non vi ostino provvedimenti amministrativi o giurisdizionali i quali facciano venir meno o sospendano l’effetto acquisitivo.

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