14 Mag Cassazione penale Sez. I sentenza n. 308 del 30 aprile 1994
Testo massima n. 1
Una volta riconosciuta la legittimità del sequestro disposto dal pubblico ministero ed eseguito dalla polizia giudiziaria, il tribunale deve rigettare la richiesta di riesame e non limitare il sequestro a un solo esemplare delle cose rinvenute in più esemplari. Ed invero la restituzione delle cose sequestrate, o di parte di esse, va chiesta [ e spetta ] al giudice che procede o, nel caso delle indagini preliminari, al P.M., al quale compete la valutazione dell’opportunità di richiedere eventualmente il sequestro preventivo a norma dell’art. 321 c.p.p.
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