14 Mag Cassazione penale Sez. III sentenza n. 105 del 25 febbraio 1995
Testo massima n. 1
Gli attrezzi rinvenuti in un cantiere edile, ai fini della configurabilità del reato di costruzione abusiva, potrebbero non qualificarsi come corpo di reato, potendo essere utilizzati in altri luoghi e in altri modi ed essere occasione di lavoro per l’esecuzione di opere edilizie legittimamente assentite, ma costituiscono cose pertinenti al reato e come tali suscettibili di sequestro tutte le volte in cui esistano concrete esigenze probatorie, che possono essere le più svariate e debbono essere valutate caso per caso. Peraltro, ove voglia attenersi alla lettera della disposizione dell’art. 253 c.p.p., senza alcuno sforzo interpretativo, e ritenere il cantiere corpo di reato, perché relativo a «cose mediante le quali è stato commesso l’illecito», è necessario tener conto del disposto dell’art. 262 stesso codice, secondo il quale tutte le cose, comunque sequestrate, vanno restituite «a chi ne abbia diritto» quando non è più necessario mantenere il sequestro ai fini probatori. Detto accertamento è particolarmente necessario per cose che per la loro molteplice destinazione e funzione e per le loro caratteristiche potrebbero non mantenere nel tempo le esigenze probatorie.
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