14 Mag Cassazione penale Sez. III sentenza n. 3123 del 9 settembre 1996
Testo massima n. 1
Per disporre un sequestro probatorio non è necessaria la circostanziata qualificazione giuridica del reato, essendo sufficiente il fumus dello stesso, sicché, nei reati finanziari, è possibile pervenire al sequestro della documentazione contabile di un’impresa, relativa ad anni in cui non è stata concretamente accertata alcuna evasione, sulla supposizione che l’imprenditore, avendo evaso negli anni precedenti, possa avere proseguito nell’attività illecita.
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Testo massima n. 2
Qualora siano sequestrate cose pertinenti ai reati ipotizzati, è possibile disporre l’immediata restituzione delle cose non utili ai fini delle indagini poiché non può indagarsi sul legame pertinenziale di ogni singolo documento. Infatti occorre distinguere tra documenti e cose pertinenti al reato cioè collegate con un nesso strumentale al reato addebitato e quelle non più utili ai fini delle indagini cioè quelle che non è più necessario per i più disparati motivi mantenere vincolate ai fini di prova, per le quali è previsto un procedimento per la loro restituzione, art. 263 c.p.p., senza che ciò comporti il venir meno della natura pertinenziale delle res sequestrate. Ed invero il molteplice atteggiarsi delle modalità di elusione fiscale da parte di alcuni soggetti e soprattutto nel campo societario sia con fenomeni illeciti di evasione sia con attività consentite di elusione, impone, nel settore dei reati finanziari e societari, un’indagine a largo spettro, che non può quasi mai arrestarsi al nucleo originario dell’ambito societario ma deve estendersi a tutte le società collegate, possibili contenitori di operazioni tese in senso lato ad eludere la normativa vigente nelle predette materie.
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