14 Mag Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 1594 del 9 marzo 1994
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in Massimario
Testo massima n. 1
I provvedimenti in materia di liquidazione delle spese e dei compensi di custodia dei beni sequestrati non sono impugnabili in cassazione ma opponibili dinanzi al giudice dell’esecuzione nelle forme dell’incidente regolato dagli artt. 665 e seguenti, c.p.p.
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