Cass. pen. n. 1474 del 13 dicembre 2023
Testo massima n. 1
REATI CONTRO LA FAMIGLIA - DELITTI CONTRO L'ASSISTENZA FAMILIARE - VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI ASSISTENZA FAMILIARE - VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI ECONOMICI - Mancato versamento dell’assegno di mantenimento in favore del figlio maggiorenne economicamente non autosufficiente - Costituzione di parte civile dell'altro genitore - Legittimazione “iure proprio” - Sussistenza - Fondamento.
In tema di mancato pagamento dell'assegno di mantenimento fissato in sede di divorzio, il genitore del figlio maggiorenne economicamente non autosufficiente è legittimato a costituirsi parte civile "iure proprio" nel processo a carico dell'ex coniuge, in quanto, sopportando l'onere del mantenimento di un soggetto incapace economicamente di farvi fronte da sé, è titolare di un diritto autonomo, ancorché concorrente, al risarcimento del danno.
Massime precedenti
Normativa correlata
Cod. Pen. art. 570 bis CORTE COST.
Cod. Pen. art. 185
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 74 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 76 CORTE COST.
Cod. Civ. art. 337 septies