Cass. civ. n. 2348 del 11 novembre 1970

Testo massima n. 1


Il provvedimento, con cui il Presidente del tribunale dispone la corresponsione di un assegno alimentare provvisorio, non è suscettibile di ricorso per cassazione ex art. 111 Costituzione, rimanendo aperta la regolamentazione della prestazione alimentare, nell'ampio senso che colui a carico del quale l'assegno è stato posto, conserva la duplice possibilità di fare riesaminare, in sede di pronuncia definitiva l'an e il quantum della detta prestazione e di riversarla, se del caso, sugli altri obbligati.

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