14 Mag Cassazione penale Sez. II sentenza n. 6772 del 3 dicembre 1998
Testo massima n. 1
Poiché il rapporto che si instaura tra l’amministrazione giudiziaria ed il custode delle cose sottoposte a sequestro non ha natura privatistica bensì quella pubblicistica derivante dall’attribuzione di un ufficio che non può essere rifiutato, la determinazione dei compensi non è affidata alla contrattazione bensì è prerogativa dell’autorità giudiziaria, che ben può fare riferimento, a tal fine, alle tariffe autoritativamente stabilite dai prefetti per la custodia dei beni sottoposti a sequestro amministrativo ovvero, in mancanza di questa, a criteri equitativi, senza alcun obbligo di applicare i prezzi indicati da Aci o Ancsa per l’attività di parcheggio ed autorimessa.
Articoli correlati
[adrotate group=”23″]