14 Mag Cassazione penale Sez. II sentenza n. 5061 del 9 febbraio 2006
Testo massima n. 1
La proroga tardiva dell’autorizzazione ad intercettare conversazioni non può valere a legittimare « ex post» la mancanza di autorizzazione e a consentire l’utilizzazione delle intercettazioni svoltesi « medio tempore» ma ha soltanto efficacia per il futuro, alla stregua di nuova autorizzazione. [ Fattispecie in cui la Corte di cassazione, pur ribadendo il principio enunciato, ha escluso che le intercettazioni fossero inutilizzabili, non essendo presenti, nel materiale probatorio utilizzato per la decisione, intercettazioni eseguite medio tempore ].
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