Cass. civ. n. 3000 del 11 ottobre 1972

Testo massima n. 1


Il provvedimento col quale il Presidente del tribunale disponga, anche fuori della pendenza del giudizio alimentare di merito, la concessione di un assegno alimentare provvisorio, non ha natura decisoria e definitiva e, come tale, non è impugnabile con ricorso in Cassazione ex art. 111 della Costituzione.

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