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Cassazione penale Sez. III sentenza n. 2684 del 12 luglio 1997

Cassazione penale Sez. III sentenza n. 2684 del 12 luglio 1997

Testo massima n. 1

In tema di revoca del sequestro probatorio, è abnorme — perché si pone al di fuori delle norme e dell’intero ordinamento processuale — l’ordinanza del Gip, che rigetti l’istanza su conforme parere del pubblico ministero. In materia, infatti, il potere di decidere spetta al pubblico ministero medesimo; il Gip deve esercitare il controllo successivo nel caso di opposizione, da svolgersi con il rito camerale di cui all’art. 127 c.p.p. Detta abnormità è rilevabile d’ufficio.

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