14 Mag Cassazione penale Sez. II sentenza n. 1480 del 30 aprile 1999
Testo massima n. 1
L’istanza di riesame di un provvedimento di sequestro di documentazione successivamente restituita è inammissibile in quanto il risultato tipico dell’impugnazione [ il dissequestro ] è già stato raggiunto. Né può assumersi, in base alla circostanza che dalla documentazione sequestrata siano state estratte copie e ne sia stata disposta l’acquisizione, che l’indagato abbia interesse all’accertamento della legittimità di questa: il provvedimento di sequestro oggetto del procedimento incidentale di riesame va infatti tenuto distinto da ogni altra acquisizione di documenti o cose, la cui illegittimità ed eventuale conseguente inutilizzabilità o nullità deve essere valutata dal giudice del processo e non in sede incidentale.
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