14 Mag Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 925 del 21 marzo 1996
Testo massima n. 1
Il difensore dell’indagato può proporre la richiesta di riesame del provvedimento di sequestro disposto dal P.M. [ art. 253 c.p.p. ], anche se egli non è espressamente menzionato tra le persone a ciò legittimate dall’art. 257 c.p.p. In forza dell’art. 99, comma 1, c.p.p., infatti, va esteso al difensore l’esercizio di ogni diritto e facoltà riconosciuti all’indagato, salvi quelli a lui personalmente riservati: il sequestro non coinvolge interessi esclusivamente patrimoniali del soggetto interessato, ma comprende anche l’interesse alla prova, in relazione al quale non può rimanere esclusa l’assistenza tecnica.
Articoli correlati
[adrotate group=”23″]