Cass. civ. n. 14705 del 27 maggio 2024

Testo massima n. 1


IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - IN GENERE Luogo di notificazione - Indirizzo riconducibile al destinatario - Mancata consegna per irreperibilità per il suo trasferimento all’estero - Inesistenza della notifica - Esclusione - Nullità - Sussistenza - Fondamento - Conseguenze.


In tema di impugnazioni, ove il luogo di notificazione sia un indirizzo riconducibile al destinatario, la mancata consegna dell'atto, per irreperibilità dovuta al trasferimento all'estero, non concreta un'ipotesi di inesistenza, ma di nullità della notifica, trattandosi di difformità rispetto al modello legale e non già di carenza di requisito essenziale, con conseguente sanabilità, con efficacia ex tunc, per raggiungimento dello scopo, a seguito della costituzione del destinatario, o della rinnovazione della notificazione, effettuata spontaneamente oppure su ordine del giudice ex art. 291 c.p.c..

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 5663 del 2018

Normativa correlata

Cod. Proc. Civ. art. 140 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 143 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 149 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 156
Cod. Proc. Civ. art. 160
Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST.