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Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 489 del 3 maggio 1995

Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 489 del 3 maggio 1995

Testo massima n. 1

Ai fini della legittimità del provvedimento che dispone la perquisizione domiciliare, è necessaria la enunciazione, almeno sommaria e provvisoria, dell’ipotesi accusatoria, non limitata, di regola, alla mera indicazione degli articoli di legge che si assumono violati, e occorre altresì l’indicazione delle cose da ricercare, ancorché non ancora individuate, ma comunque riconducibili alla suddetta ipotesi accusatoria, come pure l’indicazione essenziale delle ragioni per le quali si «ritiene» [ non bastando più il semplice «sospetto», cui si riferiva l’art. 332 dell’abrogato codice di rito ], che le cose summenzionate siano reperibili nel luogo in cui la perquisizione viene disposta. [ La Corte di cassazione ha ritenuto che tali condizioni sono soddisfatte nel caso di un decreto di perquisizione in cui — premesso che si procede per i reati di cui agli artt. 1 e 2 L. 17 febbraio 1982 [ associazioni segrete ] e 416 c.p. [ associazioni per delinquere ] — si precisi che vi è fondato motivo di ritenere, «sulla base della documentazione acquisita agli atti», che nel luogo considerato «venga custodita documentazione concernente l’esistenza di logge coperte sotto forma di ordini o riti di diversa denominazione» ].

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