14 Mag Cassazione penale Sez. III sentenza n. 2450 del 26 settembre 1997
Testo massima n. 1
È nullo il decreto di perquisizione e sequestro emanato in seguito a denuncia anonima e, quindi, utilizzato come mezzo di acquisizione di una notizia di reato e non come mezzo di ricerca della prova. Infatti, la denuncia confidenziale o anonima — non inseribile negli atti ed inutilizzabile — non può qualificarsi notizia di reato idonea a dare inizio alle indagini preliminari: se tale notizia è specifica e verosimile, il Pubblico Ministero può disporre accertamenti per verificare la sua fondatezza, ma queste investigazioni — volte allo scopo di acquisire elementi di prova utilizzabili — si pongono fuori delle indagini preliminari in quanto sfornite di pregressa notitia criminis, sicché l’accusa non può procedere a perquisizioni, sequestri, intercettazioni telefoniche, trattandosi di atti che implicano e presuppongono l’esistenza di indizi di reità. [ Nella specie la S.C. ha osservato che la circostanza che la perquisizione abbia avuto esito positivo — perché conclusasi con il reperimento di documenti utili alle successive indagini — è evento irrilevante a neutralizzare l’originaria illegittimità; inoltre, in conseguenza dello stretto rapporto funzionale tra l’atto di ricerca della prova — perquisizione — e la sua materiale apprensione — sequestro — l’illegittimità del primo si estende al secondo provvedimento ].
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Testo massima n. 2
Le denunce anonime o le notizie confidenziali possono dar luogo all’effettuazione di attività investigativa, ma non possono legittimare l’adozione di provvedimenti incidenti sui diritti della persona, fra i quali anche perquisizioni, sequestri o intercettazioni telefoniche.
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