14 Mag Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 5513 del 4 giugno 1996
Testo massima n. 1
Non è consentito dedurre in modo automatico la sussistenza della calunnia a carico dell’accusatore dall’intervenuto proscioglimento nel merito per il reato di cui un soggetto era stato coscientemente incolpato e il giudicato, sia pure definitivo, rispetto al reato oggetto di incolpazione deve essere valutato autonomamente e liberamente nel giudizio per la calunnia. Non esiste infatti nell’ordinamento processuale nessuna disciplina in ordine alla efficacia del giudicato nell’ambito di un altro procedimento penale, a differenza di quanto avviene per i rapporti fra il giudizio civile, amministrativo e disciplinare, mentre l’art. 238 bis c.p.p. consente l’acquisizione in dibattimento di sentenze divenute irrevocabili, ma dispone che siano valutate a norma degli artt. 197 e 192 comma 3.
Articoli correlati
[adrotate group=”23″]