Cass. pen. n. 12827 del 30 dicembre 1995

Testo massima n. 1


Qualora venga proposto un unico atto di querela per reati diversi che fanno capo a distinte competenze territoriali dell'A.G. e si proceda per essi separatamente, ben può una delle due autorità giudiziarie, avvalendosi dei poteri ex art. 238, comma 3, c.p.p., posto che la querela è certamente atto non ripetibile oltre il termine di legge, acquisire agli atti copia della stessa, che poi forma il fascicolo per il dibattimento e della quale può dare letture al dibattimento.