14 Mag Cassazione penale Sez. II sentenza n. 7622 del 7 luglio 1994
Testo massima n. 1
Il codice di rito vigente, a differenza di quello abrogato, pur non escludendo la possibilità di una parificazione degli atti della polizia giudiziaria italiana e degli atti della polizia giudiziaria degli Stati esteri, non consente, in applicazione del principio di formazione della prova al dibattimento, la possibilità di lettura e di conseguente utilizzazione di questi ultimi, tra cui si ricomprendono anche quelli di documentazione delle attività compiute, le risultanze dei quali possono essere acquisite solo con l’esame di coloro che l’attività hanno svolto [ art. 514, comma 2, c.p.p. ]; anche la documentazione fotografica effettuata dalla polizia giudiziaria è soggetta a tale disciplina, da ritenersi speciale e derogatoria rispetto a quella di cui all’art. 234 c.p.p., inerente a tutti i documenti in genere, di qualsiasi tipo, provenienti da qualsiasi altra fonte diversa dalla polizia giudiziaria.
Articoli correlati
[adrotate group=”23″]