14 Mag Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 4997 del 13 febbraio 1998
Posted at 15:52h
in Massimario
Testo massima n. 1
Le riprese filmate in luogo pubblico effettuate nell’ambito dell’attività di indagine della polizia giudiziaria sono espressamente consentite dall’art. 234 c.p.p., che le annovera tra le prove documentali, e pertanto non comportano violazione del diritto all’immagine, che sussiste ai sensi della legge 22 aprile 1941, n. 633 e successive modifiche solo fuori dei casi in cui è consentito.
Articoli correlati
[adrotate group=”23″]