14 Mag Cassazione penale Sez. III sentenza n. 11116 del 29 settembre 1999
Posted at 15:52h
in Massimario
Testo massima n. 1
Dal testo dell’art. 234 c.p.p. emerge che le fotografie o i rilievi fotografici, che rappresentano fatti, persone o cose, costituiscono prova documentale. Tale carattere hanno anche quando rappresentano lo stato dei luoghi, annoverabile nell’ambito della categoria delle cose, che ha contenuto amplissimo. Ne deriva che i rilievi fotografici aerei integrano piena prova, che può esser sempre acquisita, e sulla medesima il giudice può validamente fondare il proprio convincimento.
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