Cass. pen. n. 728 del 6 giugno 1994
Testo massima n. 1
La registrazione di una telefonata, fatta da uno degli interlocutori, all'insaputa dell'altro, è utilizzabile come prova nel procedimento penale. Essa ha la natura di documento, di cui all'art. 234 c.p.p. e, non rientrando tra le intercettazioni telefoniche, non è sottoposta alle limitazioni e formalità proprie delle predette intercettazioni, né il fatto che essa venga registrata alla insaputa di uno dei due interlocutori costituisce offesa alla libertà di autodeterminazione dell'altro.