14 Mag Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 4397 del 21 gennaio 1998
Testo massima n. 1
In tema di intercettazioni di conversazioni o di comunicazioni, poiché la nozione di comunicazione consiste nello scambio di messaggi fra più soggetti, in qualsiasi modo realizzati [ ad esempio, tramite colloquio orale o anche gestuale ], e poiché l’attività di intercettazione è appunto diretta a captare tali messaggi, non è consentito, attraverso l’attivazione di intercettazioni ambientali, realizzate con la collocazione di una videocamera all’interno di un appartamento, captare immagini relative alla mera presenza di cose o persone o ai loro movimenti, non funzionali alla captazione di messaggi. Né tale attività può considerarsi legittima configurandola quale mezzo atipico di ricerca della prova, ex artt. 189 e 234 c.p.p., poiché, trattandosi di riprese visive non effettuate in luoghi aperti o pubblici, ma in luoghi di privata dimora, viene in rilievo in tale materia il limite della inviolabilità del domicilio di cui all’art. 14 Cost.
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Testo massima n. 2
In tema di intercettazioni tra presenti, la collocazione di microspie all’interno di un luogo di privata dimora, costituendo una naturale modalità attuativa di tale mezzo di ricerca della prova, deve ritenersi ammessa dalla legge [ in particolare, dall’art. 266, comma secondo, c.p.p. ], e, essendo funzionale al soddisfacimento dell’interesse pubblico all’accertamento di gravi delitti, non viola l’art. 14 Cost., precetto che deve essere coordinato, al pari di quello di cui all’art. 15 Cost., con il predetto interesse pubblico, tutelato dall’art. 112 Cost.
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