14 Mag Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 7070 del 15 luglio 1996
Testo massima n. 1
Il verbale contenente la deposizione testimoniale falsa, con riguardo al reato di falsa testimonianza, non costituisce prova assunta in altro procedimento, ma documentazione del suddetto reato nel corso della sua consumazione: come tale esso è soggetto alla normativa dell’art. 234 c.p.p. [ sulla prova documentale ] e non già quella dell’art. 238 c.p.p. [ sui verbali di prove di altri provvedimenti ]. [ Affermando siffatto principio la Cassazione ha ritenuto che ritualmente fosse stata disposta in un procedimento per falsa testimonianza l’acquisizione del verbale della deposizione incriminata resa in altro procedimento, a prescindere dal consenso delle parti, pur nella vigenza dell’art. 238 c.p.p. prima della riforma disposta dal D.L. 8 giugno 1992, n. 306 ].
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