14 Mag Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 28132 del 12 luglio 2001
Testo massima n. 1
È da escludere la configurabilità dell’omicidio preterintenzionale [ in luogo dell’omicidio colposo ], a carico del medico-chirurgo il quale, pur in assenza di oggettive ragioni di urgenza e travalicando i limiti del previo consenso prestato dal paziente, effettui un intervento chirurgico demolitorio da lui erroneamente ritenuto necessario e dalla cui maldestra esecuzione derivi la morte del paziente medesimo. Non può dirsi, infatti, in detta ipotesi, che fosse presente nell’agente l’elemento soggettivo del delitto di lesioni volontarie, per la cui sussistenza [ trattandosi di fatto commesso nell’esercizio di attività medico chirurgica ], occorre che il sanitario agisca essendo conscio che il suo intervento produrrà una non necessaria menomazione dell’integrità fisica o psichica del paziente.
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Testo massima n. 2
Il delitto di lesioni volontarie derivanti da esercizio di attività medico-chirurgica è da escludere non solo quando il paziente abbia espresso un valido consenso, contenuto entro i limiti segnati dall’art. 5 c.c., ma anche quando il detto consenso non sia necessario, come può verificarsi in presenza di ragioni di urgenza terapeutica o in altre ipotesi previste dalla legge, le quali possono rendere configurabili cause di giustificazione diverse dal consenso dell’avente diritto, quali lo stato di necessità o l’adempimento di un dovere.
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