14 Mag Cassazione penale Sez. I sentenza n. 3352 del 28 marzo 1995
Testo massima n. 1
In tema di perizia, la discrezionale presenza dei consulenti delle parti, consentita in virtù del disposto di cui al comma 2 dell’art. 226 c.p.p., pone le parti stesse in condizione di un immediato dialogo tecnico col perito, sicché è del tutto conseguenziale che nell’ambito della stessa perizia i quesiti possono essere ampliati anche con carattere di novità, per ragioni di economia processuale non disgiunta dall’opportunità dell’immediatezza in direzione di più puntuale ed efficace esito dell’accertamento in più completa visione di assieme. Tale principio si desume normativamente dal combinato disposto degli artt. 501, comma 1, e 498, comma 3, c.p.p.: osservandosi per l’esame del perito, in quanto applicabili, le disposizioni sull’esame dei testimoni ed essendo previsto che colui che ne ha chiesto l’audizione possa «proporre nuove domande», ne deriva la possibilità di proporre, per analogia, «quesiti nuovi» in corso di perizia, una volta salvaguardato il contraddittorio anche tecnico, garantito dal comma 2 dell’art. 226 c.p.p. alle parti che a tanto vogliono far ricorso.
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