Cass. civ. n. 14598 del 24 maggio 2024

Testo massima n. 1


CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTA' FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE Equa riparazione - Periodo intercorso tra il deposito del ricorso e la sua effettiva notificazione - Computo ai fini dell'individuazione della durata complessiva del giudizio presupposto – Necessità - Possibilità di sua detrazione - Esclusione - Fondamento - Conseguenze - Fattispecie.


Al fine della tutela degli interessi generali cui è ispirata la l. n. 89 del 2001 è' il momento del deposito del ricorso, nei giudizi che vanno introdotti con tale tipo di atto processuale, quello in cui si considera incardinato il giudizio allo scopo del computo della durata complessiva del processo, da cui detrarre il periodo di durata ragionevole, per desumerne, conseguentemente, quello (eventualmente) irragionevole in funzione del riconoscimento del diritto all'ottenimento dell'equo indennizzo. Ne consegue che il periodo intercorso tra il deposito del ricorso in appello (nella specie in materia previdenziale) e la sua effettiva notifica - la cui dilatazione non sia imputabile alle parti ma alle disfunzioni dell'apparato giudiziario - va in ogni caso computato e non può, quindi, essere detratto ai fini dell'individuazione della durata complessiva del giudizio, non sortendo alcuna rilevanza la scissione degli effetti processuali tra la posizione dell'appellante e quella dell'appellato.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 24745 del 2016

Normativa correlata

Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2 com. 2
Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2 com. 2
Cod. Proc. Civ. art. 434 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 435 CORTE COST.