14 Mag Cassazione penale Sez. I sentenza n. 7252 del 8 giugno 1999
Testo massima n. 1
Poiché le norme contenute nell’art. 230 c.p.p. non esauriscono l’ambito di operatività consentito al consulente di parte, questi legittimamente può svolgere, al di fuori delle vere e proprie operazioni peritali, degli accertamenti e riferirne mediante memoria scritta al giudice, al quale spetta il compito di riconoscere, o non, all’attività svolta dal consulente valore probatorio. Ed invero, al fine di esercitare il diritto alla prova di cui all’art. 190 c.p.p., le parti possono svolgere attività integrativa di indagine, così come previsto dall’art. 38 att. c.p.p., sicché i pareri espressi dai consulenti di parte a mezzo di relazione scritta, ritualmente formulata e acquisita agli atti del processo, possono ben essere utilizzati ai fini della decisione.
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