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Cassazione penale Sez. I sentenza n. 32494 del 26 luglio 2004

Cassazione penale Sez. I sentenza n. 32494 del 26 luglio 2004

Testo massima n. 1

In tema di operazioni peritali, qualora all’atto del conferimento dell’incarico non venga indicata la data e l’ora dell’inizio delle operazioni, la comunicazione fatta successivamente dal perito al difensore della parte è idonea a garantire il diritto di difesa anche se analogo avviso non sia stato inviato al consulente già nominato

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