14 Mag Cassazione penale Sez. I sentenza n. 32494 del 26 luglio 2004
Posted at 15:52h
in Massimario
Testo massima n. 1
In tema di operazioni peritali, qualora all’atto del conferimento dell’incarico non venga indicata la data e l’ora dell’inizio delle operazioni, la comunicazione fatta successivamente dal perito al difensore della parte è idonea a garantire il diritto di difesa anche se analogo avviso non sia stato inviato al consulente già nominato
Articoli correlati
[adrotate group=”23″]