14 Mag Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 34354 del 11 agosto 2004
Posted at 15:52h
in Massimario
Testo massima n. 1
In tema di svolgimento delle operazioni peritali, la comunicazione dell’eventuale continuazione in altra data delle operazioni medesime è data senza formalità. Ne consegue che la prova dell’avvenuta comunicazione può essere desunta da ogni elemento significativo. [ La Corte ha ritenuto tale la partecipazione del difensore al successivo svolgimento delle operazioni ].
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