Avvocato.it

Cassazione penale Sez. V sentenza n. 31523 del 19 luglio 2004

Cassazione penale Sez. V sentenza n. 31523 del 19 luglio 2004

Testo massima n. 1

Non comporta nullità della perizia, fermi restando eventuali profili di responsabilità formale del perito, il fatto che quest’ultimo, senza l’autorizzazione del giudice prevista dall’art. 228, comma secondo, c.p.p., si sia avvalso dell’opera di un ausiliario, quando questi si sia limitato alla mera effettuazione di calcoli matematici, non implicanti apprezzamenti e valutazioni [ principio affermato, nella specie, con riguardo a calcoli matematici utilizzati per una perizia balistica ].

[adrotate group=”23″]

Se la soluzione non è qui, contattaci

Non esitare, siamo a tua disposizione

Email

Esponi il tuo caso allegando, se del caso, anche dei documenti

Telefono

Una rapida connessione con gli avvocati del nostro team

Chat

On line ora! Al passo con i tempi per soddisfare le tue esigenze