14 Mag Cassazione penale Sez. I sentenza n. 2088 del 17 giugno 1996
Testo massima n. 1
Attesa l’ampia formulazione dell’art. 299, comma 4 ter, c.p.p., in base alla quale è attribuito al giudice «in ogni stato e grado del procedimento», il potere di disporre accertamenti sulle condizioni di salute dell’imputato, non è censurabile il provvedimento di un tribunale che, investito di appello proposto dal pubblico ministero avverso l’ordinanza sostitutiva della custodia in carcere con gli arresti domiciliari, per ritenute ragioni di salute dell’imputato, disponga perizia medica onde accertare l’effettiva sussistenza e rilevanza di dette ragioni.
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Testo massima n. 2
In tema di sostituzione e revoca di misure cautelari personali, attesa la previsione, contenuta nell’art. 299, comma 4 ter, c.p.p., che gli accertamenti eventualmente necessari siano disposti senza formalità, deve escludersi che dia luogo a nullità, in caso di accertamento disposto mediante conferimento di incarico peritale, la mancata osservanza delle formalità previste dall’art. 226 c.p.p.
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