14 Mag Cassazione penale Sez. II sentenza n. 4273 del 13 aprile 1994
Testo massima n. 1
Correttamente viene esclusa la revoca per abolitio criminis, ai sensi dell’art. 673 c.p.p. della condanna per il reato di detenzione di sostanze stupefacenti quando, anche dalla sola motivazione della sentenza di condanna, risulti che, secondo il giudice di cognizione, la detenzione era finalizzata anche allo spaccio; e ciò anche nel caso in cui tale affermazione sia stata riferita soltanto alla ritenuta non configurabilità, per detta ragione, dell’ipotesi attenuata di cui all’art. 73, quarto comma, D.P.R. n. 309/1990.
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Testo massima n. 2
In materia di intercettazioni telefoniche, la modificazione dell’art. 267 c.p.p. [ D.L. 13 maggio 1991 n. 152, convertito in L. 12 luglio 1991 n. 203 ], in tema di indagini relative a delitti di criminalità organizzata, disciplina l’autorizzazione ad eseguire intercettazioni telefoniche allorché le stesse appaiono «necessarie» [ non «indispensabili» ] in presenza di «sufficienti» [ e non gravi ] indizi di reato; le informazioni confidenziali fornite dagli organi di polizia al P.M. possono essere utilizzate legittimamente quali «sufficienti indizi di reato» [ e non già «di colpevolezza. . .» ] ai fini dell’autorizzazione alle intercettazioni telefoniche, i cui esiti potranno invece, a determinate condizioni, essere utilizzati ai fini probatori. E per quanto attiene alla motivazione dei provvedimenti autorizzativi deve ritenersi sufficiente il riferimento alle specifiche informative della polizia, espressamente richiamate.
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