14 Mag Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 43797 del 12 novembre 2012
Testo massima n. 1
L’art. 222 c.p.p. vieta che sia attribuito l’incarico di perito a chi sia stato già nominato consulente tecnico nello stesso procedimento o in altro connesso, ma non che assuma la veste di perito chi, essendo già stato nominato tale nel medesimo procedimento, si veda nuovamente conferire l’incarico da parte di un giudice diverso. [ Nella specie, a seguito di modifica nella composizione del collegio giudicante, e in omaggio al principio dell’immutabilità del giudice, si era reso necessario procedere al rinnovo della perizia già disposta ed espletata ].
[adrotate group=”23″]