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Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 8587 del 1 marzo 2001

Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 8587 del 1 marzo 2001

Testo massima n. 1

L’assunzione dell’ufficio di perito da parte di chi abbia già svolto nell’ambito dello stesso procedimento compiti di interprete integra una nullità relativa che, come tale, è eccepibile, a pena di decadenza, entro i termini di cui all’art. 182 c.p.p.

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