14 Mag Cassazione penale Sez. V sentenza n. 8416 del 3 settembre 1993
Testo massima n. 1
Nel valutare i risultati di una perizia, il giudice deve verificare la stessa validità scientifica dei criteri e dei metodi di indagine utilizzati dal perito, allorché essi si presentino come nuovi e sperimentali e perciò non sottoposti al vaglio di una pluralità di casi ed al confronto critico tra gli esperti del settore, sì da non potersi considerare ancora acquisiti al patrimonio della comunità scientifica. Quando, invece, la perizia si fonda su cognizioni di comune dominio degli esperti e su tecniche d’indagine ormai consolidate, il giudice deve verificare unicamente la corretta applicazione delle suddette cognizioni e tecniche. [ Fattispecie relativa a perizia fonica, nella quale essendo stata fatta per la prima volta applicazione di un metodo di ricerca definito «parametrico», dotato di un’elevatissima capacità di identificazione della voce, il giudice non ha operato la verifica circa la validità del nuovo approccio metodologico ].
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