14 Mag Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 3392 del 29 ottobre 1992
Testo massima n. 1
L’ordinamento processuale non prevede alcun dovere di procedere a perizia o ad accertamento tecnico per stabilire la qualità e quantità del principio attivo di una sostanza drogante. Infatti, da un lato, il giudice può attingere tale conoscenza dalle diverse fonti di prova offerte dalle parti o acquisite eccezionalmente di ufficio, liberamente, entro i limiti di una motivazione logica e puntuale; dall’altro lato, le parti, in un sistema ispirato al principio del diritto alla prova a cui corrisponde il rischio della mancata prova, hanno il diritto di fare esaminare la sostanza sequestrata da propri consulenti e di chiedere una perizia nell’incidente probatorio o nel dibattimento.
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