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Cassazione penale Sez. I sentenza n. 1856 del 2 maggio 1995

Cassazione penale Sez. I sentenza n. 1856 del 2 maggio 1995

Testo massima n. 1

La perizia, acquisita in un processo ancora in corso, non può essere considerata «prova» ma solamente «mezzo di prova» soggetto a valutazione per divenire tale: conseguentemente essa non può, allo stato, essere utilizzata, in conformità al dettato della lett. c ] dell’art. 630 c.p.p. quale «prova nuova» atta all’instaurazione del giudizio di revisione.

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