14 Mag Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 3412 del 5 aprile 1996
Testo massima n. 1
L’art. 221, comma 1, c.p.p. si limita a dettare la disciplina sulla «nomina del perito», senza minimamente prevedere limitazione alcuna al potere del giudice di disporre, nel caso lo ritenga necessario, una nuova perizia. L’ultima parte del predetto comma non subordina affatto la possibilità di nuova perizia alla previa declaratoria di nullità della precedente, ma soltanto ha voluto evitare, se possibile, che il nuovo incarico peritale sia affidato alla stessa persona che ha già compiuto un atto poi dichiarato nullo.
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