14 Mag Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 1379 del 7 giugno 1996
Testo massima n. 1
Qualora il giudice, non ritenendo di accogliere in base agli atti la richiesta di revoca o di sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere, fondata sull’incompatibilità delle condizioni di salute dell’indagato con lo stato di detenzione, disponga gli accertamenti medici del caso e nomini un perito ai sensi dell’art. 220 e seguenti c.p.p., devono essere rispettate tutte le formalità previste per la perizia, ivi compresi gli avvisi per l’accertamento peritale in modo da garantire il contraddittorio tra le parti.
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