14 Mag Cassazione penale Sez. V sentenza n. 5404 del 22 gennaio 1997
Posted at 15:53h
in Massimario
Testo massima n. 1
La nullità prevista dall’art. 199 c.p.p., conseguente all’omissione dell’avvertimento riguardante la facoltà di astensione dal deporre [ o rendere sommarie informazioni al P.M., ex art. 362 c.p.p., o alla polizia giudiziaria, ex art. 351 primo comma u.p. c.p.p. ] per i prossimi congiunti dell’imputato e dell’indagato, è una nullità relativa che, quindi ai sensi dell’art. 182 c.p.p. deve essere eccepita dalla parte che assiste [ e a maggior ragione, partecipa ] all’atto prima del compimento dello stesso.
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