14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 9007 del 11 settembre 1998
Posted at 16:25h
in Massimario
Testo massima n. 1
Ai fini dell’annullamento del contratto concluso da un soggetto in stato d’incapacità naturale è sufficiente la malafede dell’altro contraente senza che sia richiesto un grave pregiudizio per il soggetto incapace.
Articoli correlati
[adrotate group=”9″]