14 Mag Cassazione penale Sez. I sentenza n. 9676 del 7 settembre 1994
Testo massima n. 1
È irrilevante la circostanza che, nel corso della ricognizione di persone, l’indagato venga collocato fra due persone con caratteristiche fisiche completamente diverse, atteso che le prescrizioni di cui agli artt. 213 e 214 c.p.p. non sono stabilite a pena di nullità e che i risultati della ricognizione possono essere utilizzati per la formazione del convincimento del giudice sulla base del suo prudente apprezzamento.
Testo massima n. 2
L’art. 431, lettera b ], c.p.p., che consente l’inserimento nel fascicolo per il dibattimento degli atti irripetibili compiuti dalla polizia giudiziaria, rappresenta una deroga al principio dell’oralità cui è ispirata la nuova disciplina del processo penale e costituisce, pertanto, norma eccezionale di stretta interpretazione. Non può quindi accogliersi una nozione ampia di irripetibilità, che includa cioè qualsiasi situazione nella quale debba salvaguardarsi l’esito dell’atto di indagine dai pericoli connessi al decorso del tempo, il concetto di irripetibilità, infatti, in coerenza con le caratteristiche proprie del nuovo processo, non può non coincidere con quello di impossibilità di reiterazione dell’atto stesso in sede dibattimentale, mentre l’esigenza di evitare che il decorso del tempo pregiudichi la genuinità della prova trova tutela nella disciplina dell’incidente probatorio. [ Nella specie la Corte ha escluso che possano considerarsi atti irripetibili ai sensi e per gli effetti dell’art. 431 c.p.p., gli atti di individuazione fotografica e personale compiuti dalla polizia giudiziaria ].
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