14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 1036 del 25 febbraio 1989
Testo massima n. 1
Lo stato emotivo conseguente alla consapevolezza di essere affetto da grave malattia [ nella specie, un linfogranuloma maligno ] non comporta, di per sé, una situazione di incapacità naturale ed, in via generale, non rileva ai fini dell’annullabilità del contratto ai sensi dell’art. 1425 c.c., ove non risulti provato che esso abbia inciso sulla sfera psico-intellettiva del soggetto, producendo un vero e proprio squilibrio mentale. Il relativo accertamento non è censurabile in sede di legittimità ove sorretto da congrua motivazione, esente da vizi logici e giuridici.
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