Cass. civ. n. 14478 del 23 maggio 2024

Testo massima n. 1


PROCEDIMENTO CIVILE - UFFICIALE GIUDIZIARIO MESSO COMUNALE E DI CONCILIAZIONE - RESPONSABILITA' Ufficiale giudiziario - Funzioni - Organo giurisdizionale autonomo - Esclusione - Compiti - Verifiche strettamente formali - Contenuto e limiti - Responsabilità per rifiuto di pignoramento - Configurabilità - Fattispecie.


La S.C. ha confermato la decisione del giudice di merito, che aveva affermato la responsabilità risarcitoria di un ufficiale giudiziario, il quale, pur avendo verificato l'esistenza di un provvedimento giudiziale e l'apposizione della formula esecutiva, aveva rifiutato il compimento del pignoramento, perché l'ordinanza ex art. 510 c.p.c. emessa dal giudice dell'esecuzione non poteva essere considerata un valido titolo esecutivo).

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 23625 del 2012

Normativa correlata

Cod. Proc. Civ. art. 59
Cod. Proc. Civ. art. 60
Cod. Proc. Civ. art. 474 CORTE COST.
DPR 15/12/1959 num. 1229 all. I art. 1