14 Mag Cassazione penale Sez. III sentenza n. 3288 del 27 agosto 1990
Testo massima n. 1
Annullata, in sede di riesame, la convalida del sequestro operato su iniziativa della polizia giudiziaria o per difetto dei presupposti di legge [ omesso coinvolgimento immediato del pubblico ministero e mancanza del periculum in mora ], legittimamente il procuratore della Repubblica emette decreto di sequestro sul medesimo oggetto [ nella specie documentazione di studio di un libero professionista da cui risultavano i nominativi dei clienti e i compensi percepiti ] nel quadro dell’attività di accertamento del reato ipotizzato [ irregolare tenuta di scritture contabili finalizzate ad evasione fiscale ]. Ed invero, la mancata impugnativa dell’annullamento della convalida determina bensì il formarsi del giudicato su di essa, ma limitatamente all’oggetto del giudizio – circoscritto ai profili formali dell’atto – sicché non priva il pubblico ministero del potere di concezione reale riconosciuto in genere all’autorità giudiziaria dall’art. 253 c.p.p.
Articoli correlati
Testo massima n. 2
È legittimo il sequestro, eseguito presso lo studio di libero professionista [ nella specie medico ] al fine di accertare il reato di irregolare tenuta di scritture contabili finalizzata all’evasione fiscale, di documentazione contenente i nominativi dei clienti e i compensi percepiti, giacché il segreto professionale può essere opposto solo dal testimone, e l’unico segreto opponibile al magistrato penale è quello di Stato.
Articoli correlati
[adrotate group=”23″]