Cass. civ. n. 14465 del 23 maggio 2024

Testo massima n. 1


SOCIETA' - TRASFORMAZIONE - IN GENERE Imposta di registro - Trasformazione eterogenea regressiva di s.r.l. in fondazione - Natura - Imposta in misura fissa ex art. 4, lett. c, della Tariffa allegata al d.P.R. n. 131 del 1986 - Applicabilità - Fondamento - Art. 9 della medesima Tariffa - Esclusione - Fattispecie.


In tema di imposta di registro, la trasformazione eterogenea regressiva è soggetta all'imposta in misura fissa, ai sensi dell'art. 4, lett. c), della Parte Prima della Tariffa allegata al d.P.R. n. 131 del 1986, integrando l'ultima modifica statutaria della società, non riconducibile al successivo art. 9 della stessa tariffa, che ha natura residuale e si applica solo agli atti aventi per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale con previsione di un corrispettivo, non ravvisabile ove una società di capitali si trasformi in società non lucrativa o ente non societario. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva ritenuto correttamente corrisposta l'imposta in misura fissa, poiché nella trasformazione di una società in fondazione il capitale sociale resta impiegato, sia pure con modalità e fini diversi, e non viene restituito ai soci a titolo di corrispettivo).

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 26878 del 2021

Normativa correlata

Cod. Civ. art. 2500 septies
DPR 26/04/1986 num. 131 art. 50
DPR 26/04/1986 num. 131 all. I art. 4 lett. C