14 Mag Cassazione penale Sez. I sentenza n. 29826 del 27 luglio 2001
Testo massima n. 1
In tema di rinnovazione dell’istruzione dibattimentale, è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 511 comma 2 e 190 bis c.p.p. che, per i delitti di criminalità organizzata indicati nell’articolo 51 comma 3 bis c.p.p., impone al giudice di ammettere la richiesta ripetizione dell’esame della persona che abbia già reso dichiarazioni acquisite attraverso la lettura dei verbali solo a condizione dell’assoluta necessità del nuovo esame, in quanto la differente modalità di assunzione della prova, rispetto a quella prevista per i procedimenti ordinari, risponde alla necessità di evitare l’usura delle fonti ed il pericolo della loro intimidazione.
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