14 Mag Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 26119 del 18 giugno 2003
Testo massima n. 1
La disciplina di cui al comma primo dell’art. 190 bis c.p.p. per la quale, nei procedimenti di cui al comma terzo bis dell’art. 51 stesso codice, l’esame dei testimoni o delle persone indicate nell’art. 210 che abbiano già reso dichiarazioni in sede di incidente probatorio o in dibattimento [ nel contraddittorio con la persona nei cui confronti dette dichiarazioni dovranno essere utilizzate ] è ammissibile solo quando riguardi fatti diversi o sia necessario sulla base di specifiche esigenze — si applica anche nell’ipotesi in cui debba procedersi a rinnovazione dell’istruttoria per il sopravvenuto mutamento della persona del giudice.
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