14 Mag Cassazione penale Sez. V sentenza n. 2333 del 24 febbraio 1994
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in Massimario
Testo massima n. 1
Nel giudizio abbreviato d’appello il giudice, ove lo ritenga assolutamente necessario ai fini della decisione, può disporre d’ufficio l’assunzione di nuove prove; le parti, invece, non hanno i normali poteri di disposizione della prova concessi loro dall’art. 190 c.p.p., avendo rinunciato a tale diritto coll’utilizzazione del rito abbreviato.
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