Cass. pen. n. 2333 del 24 febbraio 1994

Testo massima n. 1


Nel giudizio abbreviato d'appello il giudice, ove lo ritenga assolutamente necessario ai fini della decisione, può disporre d'ufficio l'assunzione di nuove prove; le parti, invece, non hanno i normali poteri di disposizione della prova concessi loro dall'art. 190 c.p.p., avendo rinunciato a tale diritto coll'utilizzazione del rito abbreviato.

Normativa correlata